IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina approvato
con  regio  decreto  1  ottobre  1926,   n.   1923,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Ateneo di Messina  e  convalidati  dal  Consiglio  universitario
nazionale nel suo parere;
  Preso   atto  del  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale
espresso nella seduta del 16 marzo 1991;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Messina,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato  come  appresso:  dopo  l'art.  260,  con  il  conseguente
scorrimento   della   numerazione  degli  articoli  successivi,  sono
aggiunti i seguenti nuovi  articoli  relativi  all'istituzione  della
scuola di specializzazione in diritto dell'economia.
         Scuola di specializzazione in diritto dell'economia
  Art.  261. - E' istituita presso l'Universita' di Messina la scuola
di specializzazione in "diritto dell'economia" che conferisce il  di-
ploma  di  specialista in "diritto dell'economia". La scuola mediante
una specifica e piu' adeguata conoscenza della legislazione economica
italiana e  comunitaria  sull'attivita'  economica  e  sulle  realta'
finanziarie  del  mercato,  ha  lo  scopo di preparare specialisti in
grado di svolgere la propria attivita' nel  settore  inprenditoriale,
presso   la   pubblica  amministrazione,  gli  enti  economici  e  le
istituzioni delle Comunita' europee.
  Art. 262. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto  di
diritto  commerciale  e  del  lavoro  della  facolta'  di economica e
commercio dell'Universita' di Messina.
  Art. 263.  -  La  durata  del  corso  e'  di  tre  anni  e  non  e'
suscettibile  di  abbreviazione. Ciascun anno di corso prevede almeno
trecentocinquanta  ore  di  insegnamento  e  centocinquanta  ore   di
attivita' pratiche guidate.
  Art.  264.  -  Il numero degli iscritti e' di dieci per ogni anno e
complessivamente di trenta per l'intero corso di studi.
  Art. 265. -  Ai  sensi  della  normativa  generale,  concorrono  al
funzionamento  della  scuola  la  facolta'  di  economia  e commercio
dell'Universita' di Messina e l'istituto di diritto commerciale e del
lavoro suddetto.
  Art. 266. - Alla scuola sono ammessi i laureati in: giurisprudenza,
economia  e  commercio,  scienze  bancarie  e  assicurative,  scienze
politiche e lauree assimilate.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
universita'  straniere  e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 33
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art.  267.  -  Per  l'ammissione  alla  scuola  e'   richiesto   il
superamento  di un esame consistente: in una prova scritta che potra'
svolgersi anche  mediante  domande  a  risposte  multiple,  integrata
eventualmente  da un colloquio e dalla valutazione, in misura pari al
30% del punteggio complessivo a disposizione della  commissione,  dei
seguenti titoli:
    a)    tesi    di   laurea   nella   disciplina   attinente   alla
specializzazione;
    b) voto di laurea;
    c) le pubblicazioni nelle predette materie.
  Il punteggio dei predetti titoli e' quello  stabilito  dal  decreto
ministeriale 16 settembre 1982.
  Sono  ammessi  alla  scuola  di  specializzazione  coloro  che,  in
relazione al numero dei posti  disponibili,  si  siano  collocati  in
posizione  utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio
complessivo riportato.
  Art. 268. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  I Anno:
   1) diritto privato dell'economia;
   2) diritto pubblico dell'economia;
   3) economia del diritto;
   4) statistica economica;
   5) diritto delle comunita' europee;
   6) diritto internazionale dell'economia;
   7) una materia a scelta.
  II Anno:
   1) diritto commerciale;
   2) diritto tributario;
   3) diritto amministrativo;
   4) diritto del lavoro;
   5) diritto agrario e legislazione forestale;
   6) politica economica e finanziaria;
   7) una materia a scelta.
  III Anno:
   1) diritto del mercato finanziario;
   2) diritto fallimentare;
   3) diritto industriale;
   4) legislazione bancaria;
   5) diritto dei trasporti;
   6) informatica giuridica;
   7) una materia a scelta.
  Le materie  facoltative  a  scelta  dello  specializzando  sono  le
seguenti:
   diritto e legislazione ambientale;
   economia aziendale;
   economia e politica dell'ambiente;
   economia internazionale;
   economia monetaria e creditizia;
   economia pubblica;
   finanza aziendale;
   marketing;
   funzioni finanziarie;
   organizzazione aziendale;
   statistica del lavoro;
   statistica sociale.
  Art.  269.  -  La  frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di
ogni anno  accademico  lo  specializzando  deve  sostenere  un  esame
teoricopratico  per  il  passaggio  all'anno  di corso successivo. La
commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola  ed
i  docenti  delle materie relative all'area disciplinare, che vengono
impartite nell'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello
di preparazione del candidato nelle  singole  discipline  e  relative
attivita'  pratiche  prescritte  per  l'anno di corso. Coloro che non
superano detto esame potranno  ripetere  l'anno  di  corso  una  sola
volta.
  Art.  270.  -  Per  sostenere gli esami e' obbligatoria, oltre alla
predetta frequenza alle lezioni, la partecipazione alle esercitazioni
pratiche, ai seminari ed alle altre  attivita'  didattiche  previste.
Tale  complessiva  partecipazione  a  lezioni ed esercitazioni dovra'
essere suddivisa per ogni anno in duecentocinquanta  ore  per  l'area
giuridica; in cento ore per l'area economica; in cento ore per l'area
aziendale e in cinquanta ore per l'area statistica.
  Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche, va riconosciuta
utile,  sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo
specializzando   in   strutture   di    servizio    attinenti    alla
specializzazione esterna anche all'estero.
  Art.  271.  - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il
corso di studi della scuola di specializzazione si  conclude  con  un
esame  finale  consistente  nella  discussione  di  una dissertazione
scritta su una o piu' materie del corso.
  A coloro che abbiano superato l'esame finale  viene  rilasciato  il
diploma di specialista in diritto dell'economia.
  Art. 272. - Il consiglio della scuola, presieduto dal direttore, e'
composto dai docenti delle materie di insegnamento e dai professori a
contratto  previsti  dall'art.  4  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, cui sono state  affidate  attivita'
didattiche  nella  scuola,  nonche'  da  una  rappresentanza  di  tre
specializzandi eletti secondo le modalita' di  cui  all'art.  99  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  Il  consiglio  esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art.
94 del decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio  1980,  n.
382,  al  consiglio  di  corso  di laurea in materia di coordinamento
degli insegnamenti.
  Art. 273. - La direzione della  scuola  e'  affidata  a  professore
ordinario,  straordinario  o  fuori  ruolo  che  insegni nella scuola
stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola  e'
affidata a professore associato che insegni nella scuola stessa.
  Art.  274.  -  L'Universita' su proposta del consiglio della scuola
stabilisce convenzioni con enti pubblici e privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  di  attivita'  didattiche  degli  specializzandi ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
382,  e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162.
  Art.  275.  -  L'importo  delle  tasse  e  sopratasse  dovute dagli
iscritti della scuola e' quello previsto dalle  vigenti  disposizioni
di  legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di
amministrazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Messina, 30 gennaio 1992
                                       Il rettore: STAGNO d'ALCONTRES